«Certificato CE» o «testato CE» sono diciture ingannevoli: la marcatura CE è la dichiarazione del fabbricante che il prodotto rispetta le norme UE, non un marchio di prova. Puoi usare «testato TÜV», il marchio GS o «dermatologicamente testato» solo se esiste un certificato o uno studio per questo preciso prodotto e l’acquirente può sapere che cosa è stato verificato. Ecco quando ogni dicitura è ammessa e come formularla meglio su Amazon.it e sugli altri marketplace.
Il CE non è un marchio di prova
Con la marcatura CE il fabbricante indica di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutta la normativa di armonizzazione UE applicabile (articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2008). La appone il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato. Solo per alcune categorie di prodotti un organismo notificato partecipa alla valutazione della conformità; il suo numero di quattro cifre compare allora accanto al CE. Anche in quel caso il CE non è un marchio di qualità o di prova.
Definire un prodotto «certificato CE», «testato CE» o «con sigillo di controllo CE» fa pensare a una prova indipendente che in quella forma non c’è stata. È un’informazione ingannevole sui «risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto» ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b, del Codice del consumo, su cui vigila l’AGCM. In Germania è anche un motivo classico di diffida (Abmahnung) tra concorrenti.
Il CE può comparire solo sui prodotti per cui una norma UE lo prevede — per esempio apparecchi elettrici, giocattoli o dispositivi di protezione individuale (articolo 30, paragrafo 2). Una t-shirt, una tazza o una mensola di legno di norma non hanno marcatura CE: «con CE» in un’offerta del genere è semplicemente sbagliato.
Gli obblighi di legge non sono un punto di forza
Dal 27 settembre 2026 la lista nera della direttiva sulle pratiche commerciali sleali ha un nuovo punto 10 bis, introdotto dalla direttiva (UE) 2024/825; in Italia è l’art. 23, comma 1, lett. l-bis, del Codice del consumo. È vietato in ogni caso presentare requisiti imposti per legge a tutti i prodotti di una categoria nel mercato UE come se fossero un tratto distintivo della tua offerta.
Per il CE significa che punti elenco come «✔ Certificato CE per la tua sicurezza» o un bollino CE presentato come vantaggio nell’immagine del prodotto sono rischiosi: ogni apparecchio paragonabile deve avere il CE. Lo stesso vale per «conforme RoHS» sui prodotti elettrici o «conforme GPSR» quando è venduto come vantaggio. Se l’informazione serve davvero, indicala in modo neutro nei dati tecnici.
TÜV, GS e altri marchi di prova
Il marchio GS («Geprüfte Sicherheit», sicurezza verificata) è un marchio volontario tedesco, che si trova spesso anche su prodotti venduti in Italia. Lo rilascia un organismo GS autorizzato su richiesta del fabbricante, dopo una prova di tipo e controlli sulla produzione (§ 20 della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti, ProdSG). Vale al massimo cinque anni o per un determinato lotto di produzione. Ogni organismo GS deve pubblicare l’elenco dei certificati rilasciati (§ 22, comma 1, ProdSG): lì puoi verificare quanto dichiara il fornitore.
«Testato TÜV», «certificato IMQ» o qualsiasi altro marchio di prova richiede una prova reale su questo preciso modello. Chi acquista deve anche poter sapere secondo quali criteri è stato provato: tacerlo può essere un’omissione ingannevole (art. 22 del Codice del consumo). In Germania la Corte federale di giustizia lo ha chiesto espressamente, per esempio tramite un link o un rimando (BGH, sentenza del 21 luglio 2016, I ZR 26/15 — «LGA tested»). Per la tua inserzione significa:
- indica l’ente di prova e il numero del certificato o del rapporto di prova,
- di’ che cosa è stato provato (per esempio «sicurezza elettrica», non «qualità»),
- tieni pronto il certificato per questo preciso modello e controlla che sia valido,
- non copiare dalle immagini del fornitore un sigillo che non appartiene al tuo prodotto.
Claim su pelle e allergie
«Dermatologicamente testato», «delicato sulla pelle», «ipoallergenico», «nichel tested» e «per pelli sensibili» sono affermazioni che devi poter dimostrare. Per i cosmetici, il regolamento (UE) n. 655/2013 chiede che ogni claim sia supportato da prove adeguate e verificabili, adatte al prodotto e all’effetto dichiarato. Di più nella guida sui claim cosmetici.
Per tessili e altri prodotti non c’è un regolamento specifico, ma vale la stessa logica tramite il divieto di pratiche ingannevoli (art. 21 del Codice del consumo): senza uno studio o un certificato che puoi mostrare, rinuncia al claim. «Testato per sostanze nocive» è accettabile solo con un certificato valido, citato con il suo numero.
Formulazioni migliori
| Invece di | Scrivi |
|---|---|
| certificato CE | eliminalo, oppure in modo neutro nei dati tecnici: marcatura CE |
| ✔ Certificato CE per la tua sicurezza | eliminalo — vale per ogni prodotto paragonabile |
| qualità testata TÜV | marchio GS, verificato da [ente di prova], certificato n. … — solo con certificato |
| dermatologicamente testato | eliminalo, oppure cita lo studio che hai, con la data |
| ipoallergenico | eliminalo se non hai prove |
Controlla la tua inserzione
Il controllo dei claim e il controllo gratuito delle inserzioni segnalano le diciture sul CE come errore e i claim su test o pelle come punto da verificare, perché solo tu sai se esiste un certificato. Lo stesso controllo trova le asserzioni ambientali generiche, vedi divieto dei green claim. Se vendi in Germania, cosa costa una diffida è spiegato nella guida sull’Abmahnung.