Regole per il testo dell’inserzione

Claim cosmetici: cosa puoi scrivere nell’annuncio

Pubblicato il 13 ottobre 2026

Claim cosmetici come «dermatologicamente testato», «ipoallergenico» o «senza parabeni» sono ammessi nell’UE solo se veri, supportati da prove e corretti: lo stabiliscono l’articolo 20 del regolamento cosmetici e i criteri comuni del regolamento (UE) n. 655/2013. I claim terapeutici sono vietati. Cosa puoi scrivere, cosa togliere e quali informazioni obbligatorie servono nell’inserzione online.

La regola di base

Secondo l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1223/2009, nell’etichettatura, nella messa a disposizione sul mercato e nella pubblicità dei prodotti cosmetici non si possono usare testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni che attribuiscano al prodotto caratteristiche o funzioni che non possiede. Vale per ogni mezzo — compresi titolo, punti elenco, descrizione e immagini di un’inserzione sul marketplace.

Dall’11 luglio 2013 il regolamento (UE) n. 655/2013 fissa sei criteri comuni con cui si misura ogni claim:

  • Conformità alle norme: niente «approvato dalle autorità», niente semplice conformità alla legge venduta come vantaggio.
  • Veridicità: un ingrediente che pubblicizzi deve essere presente di proposito.
  • Supporto probatorio: ogni claim, esplicito o implicito, richiede prove adeguate e verificabili.
  • Onestà: non promettere più di quanto mostrino le prove.
  • Correttezza: non denigrare concorrenti o ingredienti usati legalmente.
  • Decisioni informate: chiaro e comprensibile per il consumatore medio.

Le prove stanno presso la persona responsabile (di solito fabbricante o importatore) nella documentazione informativa sul prodotto (PIF). Come venditore riprendi i suoi claim; se li riformuli o li rendi più forti, rispondi tu del nuovo claim. Come le autorità leggono i criteri è spiegato nel «Technical document on cosmetic claims» del gruppo di lavoro sui prodotti cosmetici della Commissione. Non è giuridicamente vincolante, ma autorità e giudici lo usano.

In Italia le sanzioni sono nel d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204: la persona responsabile che usa diciture, marchi o immagini che attribuiscono al cosmetico caratteristiche o funzioni che non possiede rischia da 500 a 5.000 euro (art. 13, comma 2). Se vendi con il tuo marchio, la persona responsabile di solito sei tu. In più vale il Codice del consumo, su cui vigila l’AGCM.

Claim frequenti e cosa serve per sostenerli

ClaimCosa ti serve
dermatologicamente testatoUn test sull’uomo sotto la supervisione di un dermatologo, con esito favorevole; l’autovalutazione dei consumatori non basta. La Corte di giustizia (C-99/01) ha stabilito che il consumatore si aspetta che il prodotto sia stato testato sulla pelle e ben tollerato.
clinicamente testatoUn test sull’uomo sotto la supervisione di un professionista con qualifica medica o scientifica, secondo un protocollo clinico o in ambiente clinico.
ipoallergenicoUn prodotto progettato per ridurre al minimo il potenziale allergenico, evitando del tutto allergeni e precursori noti, con dati solidi. Non deve far pensare che le reazioni allergiche siano escluse.
senza parabeni, senza fenossietanoloNon accettabile secondo il documento tecnico: il claim denigra sostanze sicure e autorizzate.
senza conservantiNessun ingrediente con effetto conservante, anche fuori dall’elenco dell’allegato V come l’alcol — salvo che un challenge test dimostri che non conserva.
senza profumo, non profumatoNessun ingrediente con funzione profumante, qualunque sia la sua funzione principale.
senza corticosteroidi, senza idrochinoneNon ammesso: queste sostanze sono comunque vietate nei cosmetici.
senza ingredienti di origine animale, senza alcol, senza acetoneAmmessi se veri — aiutano un gruppo preciso a scegliere (vegani, famiglie, persone sensibili agli odori).
naturale, cosmetico naturaleNessuna definizione giuridica nel diritto UE. Il claim deve comunque essere vero e non esagerare la formula; usa un marchio come NATRUE o COSMOS solo se il prodotto è certificato.

Anche i claim ambientali rientrano nel divieto dei green claim generici, che in Italia (d.lgs. 30/2026) e in Germania si applica dal 27 settembre 2026, la data fissata dalla direttiva (UE) 2024/825 per tutti gli Stati membri: «skincare sostenibile» o «packaging ecologico» non si possono più usare senza un marchio ecologico riconosciuto (vedi divieto dei green claim).

Claim terapeutici: la linea rossa

Un cosmetico pulisce, profuma, modifica l’aspetto, protegge, mantiene in buono stato o corregge gli odori corporei (articolo 2 del regolamento cosmetici). Se dici che una crema cura o previene una malattia, la presenti come medicinale ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE — e le servirebbe un’autorizzazione all’immissione in commercio che non ha. In Italia la persona responsabile che immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con etichettatura che vanta attività terapeutica o di profilassi commette un reato: arresto fino a un anno e ammenda da 1.000 a 5.000 euro (art. 13, comma 1-ter, d.lgs. 204/2015). Se vendi in Germania si aggiunge la legge sulla pubblicità sanitaria (Heilmittelwerbegesetz).

Invece diScrivi
cura l’eczemaper pelli molto secche e sensibili
tratta l’acnedeterge i pori, per pelli con imperfezioni
antinfiammatoriolenisce la pelle (solo con prove)
blocca la caduta dei capellicura cuoio capelluto e capelli
allevia la psoriasieliminalo

Anche le recensioni dei clienti che citi nei punti elenco («mi ha guarito la rosacea») sono pubblicità tua.

Informazioni obbligatorie nell’inserzione online

  • Elenco degli ingredienti (INCI): il regolamento cosmetici lo chiede sull’imballaggio (articolo 19, paragrafo 1, lettera g). Online, il diritto dei consumatori chiede le caratteristiche principali del prodotto prima dell’acquisto (articolo 6, paragrafo 1, lettera a, della direttiva sui diritti dei consumatori; in Italia art. 49 del Codice del consumo), e omettere informazioni rilevanti è una pratica ingannevole (articolo 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali; art. 22 del Codice del consumo). In Germania i giudici hanno considerato l’elenco degli ingredienti un’informazione di questo tipo, per esempio il LG Karlsruhe (13 O 26/20, 7 aprile 2020) contro un venditore Amazon. La scelta sicura è l’elenco completo come testo nella descrizione, non solo una foto della confezione.
  • Contenuto nominale: la quantità in ml o g (articolo 19, paragrafo 1, lettera b). Online ti serve comunque per il prezzo per unità di misura.
  • Prezzo per unità di misura: il prezzo al litro o al chilogrammo accanto al prezzo di vendita (direttiva 98/6/CE; in Italia artt. 13–17 del Codice del consumo); le esenzioni cambiano da paese a paese — per la Germania vedi prezzo unitario in Germania.
  • Precauzioni e avvertenze: le precauzioni particolari dell’imballaggio (articolo 19, paragrafo 1, lettera d), più fabbricante e persona responsabile nell’UE secondo il GPSR (vedi GPSR: informazioni obbligatorie).

Prima e dopo

Invece diScrivi
100 % senza allergeniipoallergenico — solo con prove, altrimenti eliminalo
senza parabeni dannosieliminalo
dermatologicamente testato (senza studio)eliminalo o chiedi lo studio al fabbricante
idratazione 48 oresolo se lo studio mostra 48 ore — altrimenti il dato dimostrato
con aloe vera idratantecon aloe vera — solo se il prodotto stesso idrata
approvato dalle autorità, conforme UEeliminalo — ogni cosmetico deve essere conforme
crema viso certificata CEeliminalo — i cosmetici non hanno marcatura CE

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Il controllo gratuito delle inserzioni riconosce le inserzioni di cosmetici, segnala se mancano l’elenco degli ingredienti o il contenuto nominale e indica come punti da verificare i claim terapeutici e diciture come «dermatologicamente testato» o «ipoallergenico» — solo tu sai se hai le prove. Prova velocemente singole frasi nel controllo dei claim.

Fonti

  1. Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, articoli 2, 19, 20 (EUR-Lex)
  2. Regolamento (UE) n. 655/2013, criteri comuni per le dichiarazioni sui cosmetici (EUR-Lex)
  3. D.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204, art. 13 — sanzioni per etichettatura e claim (Normattiva)
  4. Technical document on cosmetic claims (versione del 3 luglio 2017, allegati III e IV dal 1° luglio 2019, inglese)
  5. Codice del consumo, art. 22 — omissioni ingannevoli (Normattiva)
  6. IT-Recht Kanzlei: LG Karlsruhe sugli ingredienti dei cosmetici nelle offerte online (tedesco)

Informazioni per chi vende, non consulenza legale.

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