Regole per il testo dell’inserzione

Divieto green claim: cosa non puoi più scrivere

Pubblicato il 12 ottobre 2026 · Aggiornato il 13 ottobre 2026

Dal 27 settembre 2026 le asserzioni ambientali generiche come «ecologico», «eco-friendly», «green», «sostenibile per l’ambiente» o «amico del clima» sono vietate nelle inserzioni in Italia, a meno che tu non possa dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, per esempio con l’Ecolabel UE. Il divieto viene da una direttiva UE che tutti gli Stati membri devono applicare da quella data; in Italia è entrato nella «lista nera» del Codice del consumo con il d.lgs. 30/2026. Ecco cosa è vietato, cosa puoi ancora scrivere e come riscrivere i testi del fornitore.

La regola: la direttiva UE e il Codice del consumo

La base è la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Ha aggiunto nuove pratiche ambientali alla lista nera della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 27 marzo 2026 e applicarla dal 27 settembre 2026 (articolo 4). Non tutti l’hanno recepita in tempo: Italia e Germania applicano le nuove regole da quella data, ma se vendi in altri paesi controlla la legge nazionale prima di contare su quella data.

L’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 (GU n. 56 del 9 marzo 2026), che modifica il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005). Per le inserzioni contano tre parti:

  • nuove definizioni all’art. 18 — asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità, sistema di certificazione, eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali,
  • nuove lettere b-bis, d-bis, d-ter e d-quater all’art. 23, comma 1 (le pratiche considerate ingannevoli in ogni caso, cioè la lista nera),
  • una regola per le asserzioni su prestazioni ambientali future all’art. 21, comma 2, lettera b-ter («a impatto zero entro il 2030»).

Le pratiche della lista nera sono vietate in ogni caso: non serve dimostrare che un acquirente sia stato davvero ingannato o che l’asserzione abbia influito sull’acquisto. Non c’è un periodo transitorio per le offerte esistenti: tutto ciò che è online dopo il 27 settembre 2026 deve rispettare le nuove regole.

Cosa è vietato

  • Art. 23, lett. d-bis: un’asserzione ambientale generica senza poter dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti. Tra gli esempi del considerando 9 della direttiva ci sono «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «rispettoso del clima», «efficiente dal punto di vista energetico», «biodegradabile» e «a base biologica».
  • Lett. d-ter: un’asserzione ambientale sul prodotto nel suo complesso quando riguarda solo un aspetto — «realizzato con materiale riciclato» quando è riciclato solo l’imballaggio.
  • Lett. d-quater: affermare che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas serra («a impatto zero», «CO₂ neutral», «carbon neutral») sulla base della compensazione con crediti di carbonio.
  • Lett. b-bis: un’etichetta di sostenibilità che non si basa su un sistema di certificazione e non è stabilita da autorità pubbliche — compresi i bollini fatti in casa come «Scelta Eco» nell’immagine del prodotto.

In più, l’art. 21, comma 2, lett. b-ter: un’asserzione su prestazioni ambientali future («a impatto climatico zero entro il 2030») richiede impegni chiari, oggettivi, pubblici e verificabili e un piano di attuazione dettagliato e realistico, verificato periodicamente da un esperto terzo indipendente. Per una singola offerta su un marketplace non è praticamente mai così.

Quando un’asserzione è «generica»

Un’asserzione è generica quando la sua specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione — cioè nella stessa inserzione (art. 18, lett. n-quinquies). Il considerando 9 della direttiva fa un esempio: un imballaggio «rispettoso del clima» è un’asserzione generica, mentre dire che il 100 % dell’energia usata per produrlo proviene da fonti rinnovabili è un’asserzione specifica.

  • «Sostenibile», «responsabile» o «consapevole» vanno oltre l’ambiente, perché richiamano anche qualità sociali. Il considerando 10 della direttiva dice che non può sostenerle nemmeno un marchio di qualità ecologica: non usarle come caratteristica del prodotto.
  • «Efficiente dal punto di vista energetico» può essere ammesso se il prodotto raggiunge la classe più alta dell’etichetta energetica UE (classe A secondo il regolamento (UE) 2017/1369). Vedi la guida sull’etichetta energetica.
  • «Biodegradabile» non può basarsi su un Ecolabel UE i cui criteri non verificano la biodegradabilità: la prestazione deve corrispondere all’asserzione concreta.
  • Foglie verdi, globi o alberi nell’immagine non sono da soli un’«asserzione ambientale generica» della lista nera. Insieme a una parola come «eco» possono diventarlo, e possono comunque essere pratiche ingannevoli ai sensi dell’art. 21 del Codice del consumo.

Cosa puoi ancora scrivere

I fatti specifici e verificabili restano ammessi, purché siano veri, si riferiscano alla parte giusta del prodotto e tu li possa provare. Per Amazon.it:

Invece diScrivi
imballaggio ecologicoimballaggio in cartone 100 % riciclato, senza plastica
t-shirt sostenibilet-shirt in cotone biologico 100 %, certificata GOTS (licenza n. …)
a impatto zeroeliminalo, oppure indica l’impronta di carbonio misurata, citando la fonte
detersivo ecodetersivo con Ecolabel UE (licenza n. …), solo con licenza valida
in materiale riciclatoscocca al 70 % in plastica riciclata

I prodotti con l’Ecolabel UE (regolamento (CE) n. 66/2010) o con un marchio ecologico di tipo I secondo EN ISO 14024 riconosciuto ufficialmente — come il Blauer Engel tedesco o il Nordic Swan — possono usare asserzioni ambientali generiche nella misura in cui il marchio le copre. Le altre etichette di sostenibilità si possono mostrare solo se si basano su un sistema di certificazione con controllo indipendente o sono stabilite da autorità pubbliche, e se è certificato proprio quel prodotto. Anche allora un marchio come GOTS per i tessili copre la sua affermazione specifica, non un generico «ecologico».

Perché conta per chi vende sui marketplace

Una violazione della lista nera è facile da dimostrare: basta una parola nel titolo o in un punto elenco. In Italia vigila l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che agisce d’ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse — consumatori, associazioni, concorrenti — e può vietare la pratica e infliggere una sanzione da 5.000 a 10.000.000 di euro (art. 27 del Codice del consumo). Se vendi anche in Germania, lì il rischio tipico è la diffida di un concorrente: vedi la guida sull’Abmahnung.

Le fonti più frequenti sono i testi di fornitori e produttori scritti prima del 27 settembre 2026 e le traduzioni automatiche dall’inglese («eco-friendly» diventa «ecologico»). Controlla anche le offerte esistenti, non solo le nuove — compresi i testi nelle immagini, i contenuti A+ e le varianti. I cosmetici hanno regole proprie, vedi claim cosmetici.

Controlla la tua inserzione

Incolla singole frasi nel controllo dei claim, oppure verifica l’intera inserzione con il controllo gratuito delle inserzioni: trova le asserzioni ambientali generiche in tutte e sei le lingue, insieme alle diciture su CE, TÜV e test (vedi «certificato CE» e claim sui test). Se un marchio è valido lo può dire solo il tuo certificato: questa verifica resta a te.

Fonti

  1. Direttiva (UE) 2024/825, articoli 1 e 4, considerando 9 e 10 (EUR-Lex)
  2. Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 (Normattiva)
  3. Codice del consumo, art. 23 — pratiche ingannevoli in ogni caso (Normattiva)
  4. Codice del consumo, art. 18 — definizioni (Normattiva)
  5. Codice del consumo, art. 27 — poteri e sanzioni dell’AGCM (Normattiva)

Informazioni per chi vende, non consulenza legale.

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