Regole per il testo dell’inserzione

Passaporto digitale del prodotto: cosa sapere per chi vende

Pubblicato il 13 ottobre 2026

Il passaporto digitale del prodotto (DPP) è una scheda dati del prodotto raggiungibile tramite un codice QR o un altro supporto di dati, prevista dal regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile (UE) 2024/1781 e da norme di settore. A ottobre 2026 non è ancora obbligatorio per nessun prodotto di consumo: i primi passaporti servono per alcune batterie dal 18 febbraio 2027, i giocattoli seguono dal 1° agosto 2030, e tessili, mobili e altri gruppi solo quando la Commissione avrà adottato le regole per loro. Quello che puoi preparare già ora sono i dati.

Cos’è il passaporto digitale del prodotto

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) si applica dal 18 luglio 2024. Consente alla Commissione di fissare regole di prodotto con atti delegati, un gruppo di prodotti alla volta. Quando un atto del genere richiede un passaporto, il prodotto può essere immesso sul mercato solo se il passaporto è disponibile (articolo 9).

Il passaporto è una registrazione digitale, non un documento da caricare su Amazon. È collegato tramite un supporto di dati — di solito un codice QR sul prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento — a un identificativo unico persistente del prodotto (articolo 10). L’allegato III elenca cosa le regole di prodotto possono richiedere nel passaporto, per esempio:

  • l’identificativo unico del prodotto e il GTIN (EAN) del prodotto o dei suoi componenti,
  • codici delle merci come il codice TARIC,
  • dichiarazioni di conformità, documentazione tecnica o certificati,
  • manuali d’uso, istruzioni, avvertenze e informazioni di sicurezza,
  • fabbricante, importatore e operatore economico responsabile nell’UE, con i loro identificativi,
  • le informazioni sul prodotto fissate dall’atto delegato: materiali, contenuto riciclato, riparabilità, sostanze preoccupanti.

La Commissione ha aperto il registro centrale dei passaporti digitali il 20 luglio 2026 (l’articolo 13 fissava come termine il 19 luglio 2026). Il registro conserva gli identificativi unici e alcuni metadati, non i dati del prodotto, che restano presso l’azienda o il suo fornitore di servizi DPP.

Cosa vale e da quando

DataCosa
18 luglio 2024ESPR in vigore; da solo non crea obblighi sui prodotti
16 aprile 2025Adottato il primo piano di lavoro ESPR 2025–2030
19 luglio 2026Il divieto di distruggere abbigliamento e calzature invenduti si applica alle grandi imprese
20 luglio 2026Registro DPP online, con ambiente di prova e helpdesk
18 febbraio 2027Passaporto delle batterie per batterie LMT (e-bike, monopattini elettrici), batterie industriali oltre 2 kWh e batterie per veicoli elettrici; codice QR su tutte le batterie
19 luglio 2030Divieto di distruzione e obbligo di comunicazione anche per le medie imprese
1° agosto 2030Si applica il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli, con un passaporto per ogni giocattolo

Per i gruppi di prodotti ESPR non c’è ancora una data. Un atto delegato non può applicarsi prima di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvo casi giustificati (articolo 4, paragrafo 4). Quindi anche un atto adottato nel 2027 si applicherebbe di norma non prima del 2028.

Quali gruppi di prodotti arrivano per primi

Il piano di lavoro adottato il 16 aprile 2025 (COM(2025) 187) dà priorità a questi gruppi, con gli anni indicativi di adozione delle regole:

Gruppo di prodottiAdozione indicativa
Ferro e acciaio2026
Tessili, in particolare abbigliamento2027
Pneumatici2027
Alluminio2027
Mobili2028
Materassi2029
Riparabilità (orizzontale, per esempio elettronica di consumo)2027
Riciclabilità e contenuto riciclato delle apparecchiature elettriche2029

Le calzature non sono nell’elenco: uno studio su di esse deve concludersi entro la fine del 2027. Detergenti, vernici, lubrificanti e sostanze chimiche, indicati come candidati all’articolo 18, sono rimasti fuori da questo primo piano. Per chi vende sui marketplace, il gruppo da tenere d’occhio è l’abbigliamento. Ogni atto delegato dirà cosa entra nel passaporto, chi lo crea e come gli acquirenti vi accedono nella vendita a distanza (articolo 9, paragrafo 2, lettera e) — per i beni di consumo nulla di tutto questo è ancora fissato.

Batterie e giocattoli: le date già fissate

Le batterie arrivano per prime, con una legge propria. Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria LMT, ogni batteria industriale oltre 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato ha bisogno di un passaporto della batteria (articolo 77 del regolamento (UE) 2023/1542). Dalla stessa data tutte le batterie devono avere un codice QR (articolo 13, paragrafo 6). Se vendi batterie per e-bike o monopattini elettrici come importatore o con il tuo marchio, chiedi già ora al fornitore chi creerà il passaporto.

I giocattoli seguono con il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli (UE) 2025/2509, che si applica dal 1° agosto 2030. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, il fabbricante deve creare un passaporto per il modello (articolo 19), e l’importatore o il fabbricante deve registrarne gli identificativi nel registro UE (articolo 22). Il supporto di dati deve essere visibile agli acquirenti prima dell’acquisto, anche online, e i marketplace devono consentire ai venditori di mostrare il supporto di dati o un link al passaporto (articolo 14, paragrafo 3). I giocattoli immessi sul mercato secondo la vecchia direttiva prima del 1° agosto 2030 si possono vendere anche dopo (articolo 57). Le avvertenze di oggi sono nella guida sulle avvertenze dei giocattoli online.

Il divieto di distruggere vestiti e scarpe invenduti

Sempre nell’ESPR: dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono più distruggere capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti (articolo 25 e allegato VII). Le medie imprese seguono dal 19 luglio 2030; micro e piccole imprese sono esentate. Tra gli invenduti rientrano le eccedenze di magazzino e, se del caso, i resi dei clienti.

Le eccezioni sono fissate da un atto delegato, per esempio per merci non sicure, danneggiate o contraffatte e per prodotti che non è stato possibile donare. Le grandi imprese devono anche pubblicare ogni anno quanti prodotti invenduti hanno scartato e perché (articolo 24).

A un piccolo venditore non è vietato distruggere la merce, ma non può distruggere prodotti che una grande impresa gli ha ceduto per aggirare il divieto (articolo 25, paragrafo 2). Se compri bancali di resi o rimanenze di magazzino, tienilo presente.

Cosa preparare già ora

Gran parte di ciò che conterrà un passaporto sono dati che ti servono già per le informazioni GPSR nell’inserzione. Raccoglili per ogni prodotto, in forma strutturata:

  • GTIN/EAN e numero di modello o tipo del fabbricante,
  • nome, indirizzo postale ed elettronico del fabbricante; per i fabbricanti extra UE la persona responsabile nell’UE,
  • materiali con le percentuali — per i tessili le denominazioni delle fibre ammesse,
  • codice delle merci (voce doganale) e paese di origine,
  • dichiarazione di conformità, informazioni di sicurezza e istruzioni in ogni lingua in cui vendi,
  • per le batterie: tipo, capacità e chi crea il passaporto della batteria.

Chiedi già ora per iscritto ai fornitori se forniranno il passaporto, o i dati per crearlo, quando le regole per il loro gruppo di prodotti si applicheranno. Se vendi con il tuo marchio o importi da fuori UE, probabilmente sarai tu a doverlo creare: secondo l’ESPR, un importatore o distributore che vende un prodotto con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante (articolo 34).

Attenzione alle promesse: un’inserzione che dice «con passaporto digitale del prodotto» o «pronto per il DPP» per un gruppo di prodotti senza regole fa un’affermazione che nessuno può verificare. Meglio lasciarla fuori.

Controlla la tua inserzione oggi

Per la maggior parte dei prodotti i passaporti non sono ancora dovuti — ma le regole sulle formulazioni nella tua inserzione valgono già. Il controllo gratuito delle inserzioni trova nell’inserzione esistente denominazioni di fibre non ammesse (come «bambù»), avvertenze mancanti sui giocattoli, green claim vietati e «certificato CE», in sei lingue e senza account.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR), articoli 4, 9–13, 18, 24, 25, 34 e allegati III e VII (EUR-Lex)
  2. Commissione: piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica 2025–2030, COM(2025) 187 (EUR-Lex)
  3. Commissione, Daily News del 22 luglio 2026: il registro dei passaporti digitali è online (inglese)
  4. Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie, articoli 13 e 77 (EUR-Lex)
  5. Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli, articoli 14, 19, 22, 57 e 59 (EUR-Lex)
  6. Commissione: entra in applicazione il divieto di distruggere vestiti e scarpe invenduti (inglese)

Informazioni per chi vende, non consulenza legale.

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