Vendere in altri Paesi UE

Etichettatura ambientale imballaggi: guida per chi vende

Pubblicato il 13 ottobre 2026

Dal 1° gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano devono riportare l’etichettatura ambientale prevista dall’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006: codice del materiale secondo la Decisione 97/129/CE e, per gli imballaggi destinati ai consumatori, le indicazioni sulla raccolta. Le linee guida del Ministero dell’Ambiente consentono di fornire queste informazioni anche tramite canali digitali, purché il consumatore sappia dove trovarle. Ecco cosa vale per chi vende online, quando servono CONAI e Registro AEE, e cosa cambia se spedisci dall’estero.

Chi è obbligato: produttore italiano, importatore o venditore estero

Gli obblighi dipendono da chi immette per primo l’imballaggio o il prodotto sul mercato italiano:

  • produci o confezioni in Italia, oppure importi merce imballata e la rivendi: sei «utilizzatore» o «produttore» ai sensi del D.Lgs. 152/2006, aderisci a CONAI e rispondi dell’etichettatura;
  • vendi a un importatore o distributore italiano che rivende in Italia: di regola è lui a dichiarare il Contributo ambientale CONAI sugli «imballaggi pieni» importati, ma l’etichettatura deve esserci comunque quando la merce arriva sugli scaffali o al cliente;
  • vendi dall’estero direttamente ai consumatori italiani (sito proprio, Amazon.it, eBay.it…): dal 12 agosto 2026 il regolamento (UE) 2025/40 (PPWR, art. 3, punto 15) ti considera «produttore» in Italia per gli imballaggi che fai arrivare agli utenti finali.

Per le imprese con sede in un altro Stato membro dell’UE, l’art. 178-ter, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 prevede già un rappresentante autorizzato stabilito in Italia per i regimi di responsabilità estesa; il PPWR (art. 45, par. 3) richiede dal 12 agosto 2026 un rappresentante autorizzato per gli imballaggi in ogni Stato membro in cui vendi a distanza senza esservi stabilito. La legge 17 marzo 2026, n. 36 (art. 14) delega il Governo ad adeguare entro otto mesi la normativa nazionale al PPWR: alcuni dettagli italiani, come il registro nazionale dei produttori, sono quindi ancora in via di definizione.

Cosa deve riportare l’etichetta ambientale

L’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 116/2020) chiede che tutti gli imballaggi siano «opportunamente etichettati» per facilitarne raccolta e riciclo e per informare i consumatori sulla loro destinazione finale. Le Linee guida del Ministero (decreto n. 360 del 28 settembre 2022) distinguono:

  • tutti gli imballaggi, anche B2B e da trasporto: codice alfanumerico del materiale secondo la Decisione 97/129/CE (per esempio PAP 20 per il cartone ondulato, PET 1, LDPE 4, PP 5); per polimeri non previsti si può usare UNI EN ISO 1043-1;
  • imballaggi destinati al consumatore: in più le indicazioni sulla raccolta, per esempio «Raccolta carta» oppure «Carta – Raccolta differenziata», con l’invito a verificare le disposizioni del proprio Comune;
  • imballaggi multicomponente: codice e raccolta per ogni componente separabile a mano, oppure tutto sul corpo principale se lo spazio non basta.
ImballaggioEsempio di etichetta
scatola in cartone ondulatoPAP 20 – Raccolta carta. Verifica le disposizioni del tuo Comune.
busta in polietileneLDPE 4 – Raccolta plastica. Verifica le disposizioni del tuo Comune.
astuccio in cartoncino con vaschetta in PETAstuccio: PAP 21 – Raccolta carta · Vaschetta: PET 1 – Raccolta plastica

Il codice del materiale è un obbligo dei produttori di imballaggi (fabbricanti, trasformatori, importatori di imballaggi vuoti), ma la sanzione da 5.000 a 25.000 euro dell’art. 261, comma 3, colpisce «chiunque immette sul mercato interno» imballaggi non conformi. Se vendi merce imballata, chiedi al fornitore imballaggi già marcati e verifica le indicazioni per il consumatore.

Vendita online: QR code, sito e scheda prodotto

Le Linee guida ministeriali dicono che il ricorso ai canali digitali (app, QR code, siti web) «è sempre consentito» e che può sostituire completamente o integrare le informazioni sull’imballaggio. Condizione: se l’imballaggio è destinato al consumatore, devi indicare sull’imballaggio o sul punto vendita, «fisico o virtuale», come trovare le informazioni, e l’accesso deve essere facile e diretto, specifico per quell’imballaggio.

  • utile per imballaggi multilingua, piccoli o importati, che non hanno spazio per un’etichetta italiana;
  • nella scheda prodotto puoi aggiungere una riga «Etichettatura ambientale dell’imballaggio» con codici e indicazioni sulla raccolta, o il link alla pagina dedicata;
  • un QR code generico verso la home page del sito non basta: deve portare alle informazioni di quell’imballaggio.

Non prima del 12 agosto 2028 il PPWR introdurrà un’etichetta armonizzata UE sul materiale degli imballaggi, le cui informazioni dovranno essere disponibili anche prima dell’acquisto online (art. 12). Fino ad allora vale la regola italiana.

CONAI e Contributo ambientale

Produttori e utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio nazionale imballaggi (art. 221, comma 2, D.Lgs. 152/2006) e versano il Contributo ambientale CONAI, calcolato per tonnellata e per materiale. Per le imprese estere la Guida CONAI 2026 (par. 2.4) distingue:

  • l’impresa estera, salvo che venda prodotti imballati in Italia tramite piattaforme di commercio elettronico, non ha «a oggi» obblighi verso CONAI, ma può aderire volontariamente eleggendo un domicilio speciale in Italia (quota fissa di 5,16 euro);
  • chi immette prodotti imballati in Italia tramite piattaforme di commercio elettronico è soggetto alla responsabilità estesa (art. 178-quater): può usare i servizi semplificati che il gestore della piattaforma offre in base ad accordi con i consorzi, altrimenti deve aderire a CONAI;
  • per le imprese con sede in un altro Stato UE queste regole valgono fino all’operatività del Registro nazionale dei produttori (art. 178-ter, comma 8).

Attenzione: la Guida è aggiornata a dicembre 2025, prima che il PPWR si applicasse. Dal 12 agosto 2026 il regolamento considera produttore in Italia anche chi vende dall’estero ai consumatori italiani dal proprio sito; finché la normativa italiana non è adeguata, chiedi a CONAI ([email protected]) come regolarizzare queste vendite.

Prima di caricare il catalogo su Amazon.it o su un altro marketplace, chiedi se la piattaforma offre un servizio EPR per gli imballaggi in Italia e che cosa copre: un servizio del marketplace non vale per le vendite dal tuo sito.

Apparecchi elettrici: Registro AEE

Chi è stabilito in un altro Stato membro e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche direttamente ai consumatori italiani mediante tecniche di comunicazione a distanza è «produttore» ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g), n. 4, del D.Lgs. 49/2014.

  • iscrizione al Registro nazionale AEE presso la Camera di commercio prima di iniziare a vendere in Italia (art. 29); l’impresa con sede in un altro Stato UE può nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato stabilito in Italia, che cura l’iscrizione e gli adempimenti (art. 30 D.Lgs. 49/2014) — in pratica la via abituale;
  • adesione a un sistema collettivo (o a un sistema individuale riconosciuto) per le AEE domestiche e comunicazione annuale delle quantità immesse sul mercato;
  • il simbolo del bidone barrato sull’apparecchio è lo stesso che usi negli altri Paesi UE.

Il numero di registrazione WEEE tedesco o francese non vale in Italia: ogni Stato ha il suo registro.

Lingua italiana e avvertenze

L’art. 9 del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) stabilisce che tutte le informazioni destinate ai consumatori siano rese almeno in lingua italiana; se ci sono più lingue, l’italiano deve essere visibile e leggibile quanto le altre. L’art. 6 elenca il contenuto minimo su prodotto o confezione: denominazione, nome e sede del produttore o dell’importatore UE con indirizzo postale ed elettronico, Paese di origine se fuori dall’UE, eventuali sostanze dannose per persone, cose o ambiente, materiali determinanti per la qualità, istruzioni e precauzioni. Le istruzioni possono stare anche in documentazione digitale fornita con il prodotto (art. 7).

Per le avvertenze di sicurezza nella scheda prodotto vedi la guida GPSR: informazioni obbligatorie. Se traduci un’inserzione tedesca o inglese con un traduttore automatico, ricontrolla termini tecnici e avvertenze: la guida sulle inserzioni tradotte automaticamente raccoglie gli errori più comuni. E niente «ecologico», «sostenibile» o «a impatto zero» senza prove: in Italia queste dichiarazioni generiche sono vietate dal 27 settembre 2026 (d.lgs. 30/2026) (vedi il divieto dei green claim).

Checklist e controllo dell’inserzione

  • Chiarito chi immette per primo in Italia (tu, l’importatore o il marketplace) e nominato un rappresentante autorizzato se vendi dall’estero.
  • Codice 97/129/CE su ogni imballaggio, compresa la scatola di spedizione; indicazioni sulla raccolta su quelli destinati al consumatore, sull’imballaggio o tramite canale digitale indicato chiaramente.
  • Adesione a CONAI o servizio EPR del marketplace attivo per le vendite in Italia.
  • Iscrizione al Registro AEE e sistema collettivo, se vendi apparecchi elettrici.
  • Scheda prodotto, istruzioni e avvertenze in italiano.

Il controllo gratuito delle inserzioni trova nel testo le dichiarazioni ambientali generiche vietate («ecologico», «sostenibile», «biodegradabile», «a impatto zero») e le diciture CE o «testato» fuorvianti, in sei lingue. Non verifica l’etichetta fisica dell’imballaggio né l’iscrizione a CONAI o al Registro AEE.

Fonti

  1. D.Lgs. 152/2006, art. 219 (etichettatura degli imballaggi) – Normattiva
  2. Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5 (Ministero dell’Ambiente, PDF)
  3. D.Lgs. 152/2006, art. 261 (sanzioni imballaggi) – Normattiva
  4. D.Lgs. 152/2006, art. 178-quater (EPR nel commercio elettronico) – Normattiva
  5. Guida CONAI 2026 all’adesione e al Contributo ambientale, par. 2.4 «Impresa estera» (pagina di download CONAI)
  6. Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi (PPWR), artt. 3, 12, 44 e 45
  7. D.Lgs. 49/2014 (RAEE), art. 4 – Normattiva
  8. Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), art. 9 – Normattiva

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